Meta’ delle nuove forniture di gas che sostituiranno quello russo (13 miliardi di metri cubi su 25) verranno da gasdotti, l’altra meta’ da gas naturale liquefatto (Gnl). Per le forniture da gasdotti le infrastrutture ci sono gia’, specie dal Nordafrica, mentre per il Gnl occorre prima portare al massimo della produzione i tre rigassificatori esistenti, quindi aggiungere due navi rigassificatrici da 5-7 miliardi di metri cubi all’anno: una ai primi del 2023, l’altra ai primi del 2024. Lo ha spiegato oggi il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, riferendo in Commissione Ambiente della Camera sulla conversione in legge del Decreto legge Aiuti, il n.50 del 17 maggio scorso.
Cingolani ha detto che dei 29 miliardi di metri cubi di gas che compriamo ogni anno dalla Russia, ne saranno rimpiazzati 25, mentre gli altri 4 saranno sostituiti da rinnovabili e risparmio. Nel 2022 arriveranno 4-5 miliardi di metri cubi, nel 2023 si salira’ a 18 e nel 2024 si arrivera’ a 25. “In questo momento noi continuiamo a fare stoccaggio, che sta procedendo regolarmente, e quindi l’altro obiettivo fondamentale è arrivare verso la fine di quest’anno con gli stoccaggi pieni al 90%. in questo caso non avremo deficit per i prossimi anni e potremo considerarci virtualmente indipendenti dalle forniture russe”, ha aggiunto.
Il Dl 50 ha anche semplificato le procedure per impianti di stoccaggio e rigassificazione, fissando termini certi e prevedendo la possibilita’ di commissari straordinari. La norma stanzia anche 30 milioni di euro per la remunerazione delle aziende che investono. L’articolo 2, del decreto Aiuti, “incrementa alcuni crediti d’imposta già concessi alle imprese del settore energetico per l’acquisto del gas“. In particolare, spiega il Ministro, “incrementa il credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta nel secondo trimestre solare dell’anno 2022; incrementa il credito d’imposta per le imprese gasivore, portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici“. E ancora: “innalza il credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022″.
“L’articolo 1 del decreto-legge n. 50 dispone che, per il terzo trimestre del 2022, le agevolazioni per il bonus sociale energia elettrica e gas siano rideterminate dall’Arera nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali e riconosce tale bonus per l’intero anno in corso, indipendentemente dal momento della presentazione della dichiarazione Isee“, ha detto Cingolani.