La Corte di Giustizia dell'UE ha respinto il ricorso presentato dall'Italia e dal Comune di Milano contro la decisione di stabilire ad Amsterdam la sede dell'Agenzia europea per i medicinali, così come il ricorso del Parlamento Europeo contro la scelta di Bratislava come sede dell'agenzia europea del lavoro. Secondo la Corte, "le decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri" in questi frangenti "sono atti politici privi di effetti giuridici vincolanti cosicché esse non possono costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento".
"Il 20 novembre 2017, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno scelto la città di Amsterdam per sostituire Londra come nuovo sito destinato ad ospitare la sede dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Nel giugno 2019, essi hanno del pari deciso che l’Autorità europea del lavoro (Ela) di nuova creazione avrebbe avuto la propria sede a Bratislava", ricorda la Corte di giustizia UE. "L’Italia e il Comune di Milano contestano la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di stabilire la sede dell’Ema ad Amsterdam (C-59/18 e C-182/18), nonché il regolamento 2018/1718 1, il quale, successivamente a detta decisione, ha fissato tale sede in questa città (C-106/19 e C-232/19). Per parte sua, il Parlamento europeo contesta la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di stabilire la sede dell’ELA a Bratislava (C-743/19). Nelle sue sentenze emesse in data odierna, la Corte, riunita in Grande Sezione, rigetta tutti i ricorsi".
La Corte di giustizia dell'Unione europea sottolinea che "la competenza a decidere della fissazione del luogo della sede dell’Ema e dell’Ela spetta al legislatore dell’Unione, al quale incombe agire a questo scopo in conformità delle procedure previste dalle disposizioni dei Trattati pertinenti sotto il profilo sostanziale", ma precisa che "le decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri adottate rispettivamente nel novembre 2017 e nel giugno 2019 per designare la nuova sede dell’Ema e la sede dell’Ela non possono essere qualificate come atti del Consiglio. Al contrario, tali decisioni costituiscono atti adottati collettivamente e di comune accordo dai suddetti rappresentanti dei governi".