Da oggi in vigore 3 nuove leggi su animali selvatici, esotici e domestici

Ecco cosa cambia e cosa dovrà cambiare
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Oggi 27 settembre entrano in vigore le tre Leggi che rappresentano per la LAV un importante primo cambiamento per gli animali, per gli esotici e selvatici. Si parla quasi 5 milioni di vite che ogni anno secondo i dati ufficiali, vengono attualmente commerciati e detenuti in cattività in gabbie, teche, vaschette, garage e sgabuzzini delle case degli italiani.

La Lega anti vivisezione, associazione animalista italiana, ha elencato i principali contenuti a favore dei diritti degli animali e della tutela della salute dei Decreti Legislativi 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 pubblicati il 12 settembre sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi:

  • Dei 5 milioni di esotici che ogni anno entrano nelle case degli italiani, con l’entrata in vigore di questa legge possiamo considerare al sicuro una stima di 1.200.000 animali selvatici ed esotici che ogni anno verrebbero altrimenti prelevati direttamente in natura nei loro Paesi di origine.
  • Il Decreto Legislativo n.135 prevede all’articolo 4 e 5, l’emanazione di due Decreti Ministeriali attuativi che porteranno alla salvezza di tanti altri animali (anche se nati o allevati in cattività) di specie diverse, circa 3.000.000 l’anno, che non saranno più costretti all’ergastolo in teche, acquari, gabbie. Il Decreto ministeriale previsto dall’articolo 5 è in capo al Ministro della Salute (Speranza o il suo successore) che entro il 27 ottobre dovrà redigere la cosiddetta “lista positiva”, come già adottata o in via d’adozione in altri sei Paesi UE, che deve stilata “in base al rischio sanitario, per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche, etologiche”. La Lista Positiva, contrariamente all’attuale situazione, includerà solo le poche specie animali che potranno ancora essere commerciate e detenute in Italia. L’altro Decreto Ministeriale, disposto con l’articolo 4 della Legge, dovrà invece vedere la luce entro il 27 marzo 2023 a firma del Ministro della Transizione Ecologica, e stilerà la cosiddetta “lista negativa” che amplierà il numero di specie già vietate con il Decreto 19.4.1996 (una decina di ordini, varie decine di famiglie e centinaia di specie che, che vanno da molti primati, ai grandi felini come tigri e leoni, a altri grandi mammiferi come gli elefanti, a specie di insetti, rettili e anfibi velenosi, urticanti, tossici) “tutte specie che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la biodiversità nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni”.
  • Chi detiene uno degli animali delle specie vietate, non potrà farlo riprodurre ma potrà tenerlo fino alla fine della sua vita naturale. I possessori dovranno denunciarne la presenza in Prefettura entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Transizione ecologica che conterrà la cosiddetta “lista negativa”. I negozi hanno tempo fino al 27 settembre 2023 per la messa in regola, gli animali dovranno essere identificati e gli operatori formati.
  • I circhi e le mostre faunistiche viaggianti – per i quali un’altra Legge delega, approvata due mesi fa dalla Camera dei Deputati, ha previsto lo stop all’uso di tutti gli animali, non solo selvatici ed esotici – non potranno far riprodurre gli animali delle specie vietate dalla lista negativa e non potranno acquisirne altri. È finalmente prevista l’applicazione di queste norme di protezione degli animali anche agli ibridi, individui risultanti dall’incrocio di genitori di specie o sottospecie diverse, a prescindere dalle generazioni di incrocio. Saranno quindi vietate le “chimere” come i ligre (incrocio tra leone e tigre), i savannah (incroci tra gatti domestici e gattopardi-serval), o tra diverse sottospecie di tigri, oggi i più presenti nei circhi italiani.
  • In caso di violazioni è sempre disposta la confisca degli animali, e quindi potranno essere sempre salvati, “anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria”, nonché è previsto l’arresto fino a sei mesi o ammenda da 20mila a 150mila euro. Chi commercerà illegalmente specie protette sarà sanzionato “salvo che il fatto costituisca più grave reato” grazie all’integrazione dell’articolo 727-bis del Codice penale con “l’arresto da due a otto mesi e con l’ammenda fino a 10mila euro”.
  • Viene realizzata finalmente un’unica anagrafe nazionale di cani e gatti nonché delle strutture e degli operatori che li detengono a qualsiasi titolo e tutti gli altri animali – anche quelli ex “da reddito” – dovranno essere identificati e registrati nella Banca Dati Nazionale anche per realizzare maggiori e più efficaci controlli sulle loro condizioni e le strutture che li ospitano. Prevista identificazione obbligatoria e certificazione veterinaria degli animali in vendita anche via internet“.
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