Decreto superbonus 110: ecco cosa sapere e cosa cambia con il nuovo decreto

Il superbonus è stato rimodulato tramite un aliquota al 90% e tramite un sistema di eccezioni ancorato alla data delle delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori
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Nella legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 è prevista un’ importante norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati. Gli italiani che vorranno utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche per le spese sostenute nel 2023, sono state aggiunte sostanziali variazioni in seguito al Decreto Aiuti-quater e Legge di Bilancio 2023.

Ma come è cambiato il superbonus? Esso è stato rimodulato tramite un aliquota al 90% e tramite un sistema di eccezioni ancorato alla data delle delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori (nel caso di condomini o assimilati), della comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) o dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Decreto superbonus 110%: cosa cambia

Nella sua versione definitiva, post legge di conversione e legge di Bilancio 2023, la rimodulazione dell’aliquota al 90% infatti riguarda:

  • i condomini che avevano deliberato l’esecuzione degli interventi entro il 18 novembre 2022 e avessero presentato la CILAS entro il 31 dicembre 2022;
  • i condomini che avevano deliberato l’esecuzione degli interventi in data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 e avessero presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022;
  • gli edifici unifamiliari con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
  • gli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza di acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.

Il Superbonus 110% dopo il Decreto blocca cessioni

Dopo le modifiche previste dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto blocca cessioni), in corso di conversione in legge, è stato bloccato l’utilizzo del meccanismo di cessione del credito sia per gli interventi che accedono al superbonus che per tutti quelli indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Anche in questo caso è stato previsto un sistema di eccezioni che al momento prevede l’utilizzo del meccanismo di cessione solo per:

– gli interventi di superbonus per i quali al 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la CILAS (per gli interventi diversi dai condomini);
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS (per gli interventi sui condomini);
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici);

– gli interventi diversi dal superbonus per i quali al 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Varianti e lavori aggiuntivi

In seguito a queste variazioni, vi è la necessità che il progetto originario possa essere modificato per risolvere le problematiche legata a variabili talvolta imprevedibili. Nel caso dei condomini, qualsiasi variante, variazione essenziale o lavoro aggiuntivo avrebbe richiesto una nuova delibera assembleare.

Nel caso di soggetti non in condominio, una variazione essenziale avrebbe richiesto un nuovo titolo edilizio. La conseguenza è che contribuenti, professionisti, imprese e cessionari non avrebbero più capito quale aliquota di detrazione utilizzare su queste modifiche.

Le nuove soluzioni

La soluzione potrebbe arrivare con la legge di conversione del D.L. n. 11/2023 all’interno del quale è stato inserito e approvato un emendamento di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati.

In particolare, il sistema di eccezioni previsto all’articolo 1, comma 894, della Legge di Bilancio 2023, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto blocca cessioni si interpreterebbe nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. Dunque via libera alle modifiche al progetto senza necessità di rivedere i conti economici.

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