Dal prossimo 30 giugno, se non ci saranno ulteriori interventi normativi da parte del governo, cesserà il diritto per i fragili (tanto nel pubblico che nel privato) e per i genitori con figli fino a 14 anni (solo nel privato) a lavorare secondo la modalità dello smart-working. Ma nelle aziende in cui attraverso la contrattazione collettiva le parti hanno disciplinato il lavoro agile, queste due categorie di lavoratori dovranno rientrare secondo le modalità previste dalle intese.
Dopo la pandemia, c’è stato un aumento di accordi aziendali tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali; in molti casi sono previsti due o tre giorni di lavoro da remoto la settimana alternati da giorni in presenza e la priorità è per genitori con figli under 12, disabili e caregivers.
Nelle altre imprese resta la “protezione” assicurata dall’articolo 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b), per la quale i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere “priorità” alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3 legge 104 del 1992), o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1 legge 104 del 1992) o che siano caregivers. Se queste categorie di lavoratori chiedono di fruire del lavoro agile, non possono essere sanzionate o sottoposte ad altre misure limitative.