La giunta regionale d’Abruzzo si è riunita lo scorso 25 ottobre per l’approvazione di diversi provvedimenti, tra cui un progetto di legge regionale riguardante “norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali nonché disposizioni in materia di disciplina delle piste da sci e delle altre tipologie di piste“.
Con un disegno di legge regionale composto da 20 pagine e 36 articoli, la giunta Marsilio ha stabilito per la stagione invernale 2023/2024 le regole da rispettare in materia di sicurezza sulle piste da sci abruzzesi, norme che valgono sia per i gestori degli impianti sia per gli utenti.
Per quanto riguarda le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, oltre alle prescrizioni, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni e conformano il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell’impianto.
- In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono:
comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone o cose; - accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell’area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;
- conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell’impianto
- comunicare al personale dell’area sciabile attrezzata qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all’interno dell’area stessa;
- rispettare l’ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all’ambiente stesso.
Ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e pertanto le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.
Per quanto riguarda poi il comportamento sulle piste da sci, nel documento si legge:
- Nell’utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui o provocare danno a cose e persone, nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dall’articolo 27 del D.lgs. 40/2021 e successive modifiche e integrazioni.
- Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
- Nell’utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole
discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la
dovuta attenzione nell’evitarli.
Inoltre:
- l’accesso alle piste è vietato agli utenti sprovvisti di equipaggiamento per la pratica sportiva ovvero diversi da quelli cui la pista è destinata, salvo si tratti delle specifiche attrezzature
sciistiche ad uso delle persone con disabilità; - ad eccezione degli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti di risalita e tappeti mobili appositamente autorizzati dal gestore, è vietato a chiunque di utilizzare piste o altre componenti dell’area sciabile attrezzata al di fuori dell’orario di esercizio degli impianti di risalita senza l’assenso del gestore dell’area sciabile che deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del direttore delle piste in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati;
- è vietato l’accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento. In tal caso, l’accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore;
- è vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti;
- è vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi;
- è vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall’ultimo cambio di pendenza o dall’inizio dello spazio di frenata degli sciatori;
Infine, per quanto concerne dotazioni tecniche e casco, nel documento si legge:
- Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone.
- Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni nonché alle persone con disabilità di indossare correttamente un casco protettivo
- In caso di incompatibilità all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciate un certificato attestante la relativa esenzione.
- L’obbligo del casco protettivo omologato è sempre previsto, a prescindere dall’età, per coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard.
- I caschi protettivi non conformi alle predette caratteristiche sono sottoposti a sequestro amministrativo.