Cibo artificiale, Coldiretti: “dopo la legge, la battaglia si sposta in Ue”

La legge sul cibo artificiale è un risultato che tutela la qualità, la salute e i primati Made in Italy nel compleanno della tutela Unesco per la dieta mediterranea
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Via libera definitivo dell’Aula della Camera al divieto di produrre e vendere in Italia carne coltivata. L’Italia è il primo Paese in Europa ad introdurre questo divieto. L’Assemblea di Montecitorio ha approvato con 159 sì, 53 no e 34 astenuti il disegno di legge presentato dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che proibisce la produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Dopo l’approvazione definitiva della legge per fermare i cibi costruiti in laboratorio nei bioreattori, la battaglia si sposta in Europa dove l’Italia, che è leader mondiale nella qualità e sicurezza alimentare, ha il dovere di fare da apripista nelle politiche di tutela della salute dei cittadini”. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione della manifestazione di agricoltori e allevatori che hanno lasciato campagne e stalle per scendere in piazza per festeggiare l’approvazione da parte della Camera della legge che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per uso alimentare o per i mangimi animali.

Non è la prima volta che facciamo da pionieri in Europa”, precisa Prandini, nel ricordare che “l’Italia proprio grazie al pressing di una raccolta di firme della Coldiretti è stata il primo Paese ad adottare norme nazionali per l’obbligo di etichettatura di origine degli alimenti verso il quale si sta progressivamente allineando l’Unione Europa con il superamento di dubbi e contestazioni, a livello nazionale e comunitario, che fanno ormai parte del passato”.

“La legge sul cibo artificiale è un risultato che tutela la qualità, la salute e i primati Made in Italy con la dieta mediterranea proprio nel giorno del compleanno della sua iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, avvenuta il 16 novembre del 2010. Un modello alimentare che ha garantito agli italiani valori record di longevità e che – riferisce la Coldiretti – si è affermata a livello planetario tanto da classificarsi come migliore dieta al mondo del 2023 sulla base del best diets ranking elaborato dai media statunitense U.S. News & World’s Report’s, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori”.

La legge è dunque un impegno a difesa della dieta mediterranea ma anche – sottolinea la Coldiretti – un segnale importante per l’Unione Europea che, nel rispetto del principio di precauzione, ha già portato da oltre 40 anni a mettere al bando negli alimenti l’uso di ormoni che sono invece utilizzati nei processi produttivi della carne a base cellulare. Peraltro – precisa la Coldiretti – la Commissione Agricoltura dell’Europarlamento si è già espressa sulla carne artificiale coltivata nella risoluzione sulle proteine, respingendo a larga maggioranza un emendamento che individuava nelle proteine coltivate in laboratorio una delle possibili soluzioni al problema della dipendenza degli allevamenti europei dagli approvvigionamenti dall’estero”.

Il provvedimento varato dal Parlamento nazionale pone dunque – evidenzia Coldiretti – il nostro Paese all’avanguardia e trova terreno favorevole anche in buona parte dell’opinione pubblica europea dove si sta diffondendo una nuova consapevolezza circa i pericoli legati a una tecnologia dai contorni oscuri, con molte incognite che rischia di cambiare per sempre la vita delle persone e l’ambiente che ci circonda”.

Una eventuale richiesta di autorizzazione alla commercializzazione che dovesse pervenire all’Ue – secondo la Coldiretti – non potrebbe essere valutata con le procedure ordinarie dei novel food ma per gli ingredienti utilizzati vanno applicate nell’Unione Europea le stesse procedure previste per i medicinali, che necessitano di approfondite prove sperimentali. Una esigenza alla luce del fatto che, dalle allergie ai tumori, sono 53 i pericoli potenziali per la salute legati ai cibi prodotti in laboratorio individuati nel Rapporto Fao e Oms che parla di “Cibo a base cellulare”, definizione considerata più chiara rispetto al termine “coltivato” (ad esempio “carne coltivata”), preferito dalle industrie produttrici perché più accattivante ma ritenuto essere fuorviante dalle due Autorità mondiali, che rilevano peraltro come la parola “sintetico” sia usata anche dal mondo accademico oltre che dai media”.

“Non è un caso che in Paesi dove è stata consentita la vendita come Israele, prima del consumo, venga chiesta – precisa Coldiretti – la firma su una liberatoria dalle responsabilità e conseguenze sulla salute. Ma – continua Coldiretti – pesano le preoccupazioni anche sul piano ambientale. I risultati della ricerca realizzata da Derrick Risner ed i suoi colleghi dell’Università della California a Davis – conclude Coldiretti – hanno evidenziato che il potenziale di riscaldamento globale della carne sintetica definito in equivalenti di anidride carbonica emessi per ogni chilogrammo prodotto è da 4 a 25 volte superiore a quello della carne bovina tradizionale”.

Cosa prevede il disegno legge sulla carne coltivata

La presente legge“, si legge nel provvedimento di iniziativa governativa, presentato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e da quello della Salute, Orazio Schillaci, “reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale”. “È vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”.

Vietato, poi, “l’uso di denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali”.

Quanto alle sanzioni, “gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l’applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri Enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alle medesime sanzioni – continua il testo – è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè delle condizioni economiche dello stesso”.

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