Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare ante causam, presentata dall’avvocato Aurora Loprete su mandato delle associazioni Leal, Leidaa, Oipa e “Zampe che danno una mano” per chiedere la sospensione dell’autorizzazione all’abbattimento di due lupi in Val Venosta firmata il 9 agosto dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, il Presidente del Tribunale amministrativo di Bolzano, con proprio decreto, ha fissato oggi la trattazione della domanda cautelare contenuta nel conseguente ricorso delle stesse associazioni al 24 settembre. Fino a quella data, circa due settimane prima del limite indicato nell’autorizzazione per effettuare gli abbattimenti, la validità del provvedimento è sospesa. Ad adiuvandum interverrà l’associazione Green Impact. Lo indicano in una nota le associazioni animaliste.
Nel ricorso, sorretto da numerosi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e della Corte europea di giustizia, si sostiene che la misura adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano viola sia la direttiva habitat che gli articoli 9 e 117 della Costituzione ed è viziato per difetto di presupposti e di istruttoria, per insufficienza della motivazione, per mancata applicazione del principio di proporzionalità e gradualità. In particolare, l’autorizzazione di Kompatscher dà per scontato che il prelievo di due lupi “a caso” metta fine alle predazioni, mentre sono del tutto ignoti gli effetti di uccisioni indiscriminate sui branchi di lupi.
L’Ispra, interpellata dalla Provincia, ha poi rilevato che non si sa come siano stati individuati i criteri per il “prelievo” introdotti dalla sottostante legge provinciale e che tali criteri non definiscono la dimensione dell’area oggetto del danno agli allevatori. Quindi è impossibile “valutare adeguatamente la sussistenza del primo requisito richiesto dalla norma comunitaria” per poter derogare alla regola della protezione della specie, cioè la gravità dei danni. Inoltre, il giudizio sulla conservazione della specie non può fondarsi su uno studio di portata locale, per di più datato e relativo ad un altro territorio. Pesa come un macigno, infatti, la recentissima (11 luglio) sentenza della Corte europea di Giustizia contro l’Austria relativa all’autorizzazione all’abbattimento di un lupo emessa dal Land Tirolo. I giudici europei chiariscono che lo stato di conservazione della specie deve essere “soddisfacente” a livello territoriale e nazionale e soprattutto che le autorità devono valutare “le altre soluzioni ipotizzabili”, senza considerare “determinanti” le loro implicazioni economiche e bilanciandole con l’obiettivo della conservazione.
On. Brambilla: “difenderemo sempre questi splendidi animali”
“Difenderemo sempre i lupi, splendidi animali che il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano vorrebbe abbattere”. Lo afferma l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commentando l’odierno decreto del Tar Bolzano. “I lupi sono una specie rigorosamente protetta – aggiunge il Presidente di Leidaa – e ci sono soluzioni alternative per impedire danni agli allevamenti, peraltro indennizzati”.
“La misura adottata dalla Provincia – sottolinea l’On. Brambilla – non è solo infondata e carente dal punto di vista giuridico, per le molte ragioni esposte nel ricorso. È frutto di una mentalità pregiudizialmente contraria alla convivenza con la fauna selvatica e in particolare con i grandi carnivori. Quella della convivenza, invece, è l’unica strada percorribile. La guerra ai selvatici condotta in questo Paese non ha alcun senso, il grilletto facile serve solo a compiacere alcune categorie economiche, ma si è sempre rivelato inefficace. In particolare non è affatto scontato che il prelievo di due lupi “a casaccio” metta fine alle predazioni, non si conoscono affatto gli effetti di uccisioni indiscriminate sui branchi di lupi. Non si capisce neanche, a detta dell’Ispra, come siano stati individuati i criteri per il “prelievo” introdotti dalla legge provinciale”.
Inoltre, prosegue la deputata, “il giudizio sulla conservazione della specie non può avere come fondamento uno studio di portata locale, per di più risalente a sei anni fa”. Dice altro la recentissima (11 luglio) sentenza della Corte europea di Giustizia contro l’Austria, sull’autorizzazione all’abbattimento di un lupo emessa dal Land Tirolo. I giudici europei chiariscono che lo stato di conservazione della specie deve essere valutato “soddisfacente” a livello territoriale e nazionale e soprattutto che le autorità devono esaminare “le altre soluzioni ipotizzabili”, senza considerare “determinanti” le loro implicazioni economiche e bilanciandole con l’obiettivo della conservazione. “Proprio ciò – conclude l’Onorevole – che la Provincia di Bolzano non ha fatto”.