Calamità naturali: arriva l’assicurazione per i danni, ma senza obbligo di sottoscrizione

Il disegno di legge, descritto come una legge quadro per la ricostruzione post-calamità, mira a disciplinare le fasi che seguono la gestione dell'emergenza

Il disegno di legge sulla ricostruzione post-calamità, attualmente in discussione alla Camera, introduce una novità importante: la possibilità di attivare schemi assicurativi per indennizzare i danni al patrimonio edilizio causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Tuttavia, contrariamente a quanto proposto dal ministro Musumeci il 21 settembre scorso, la polizza assicurativa non sarà obbligatoria.

Il provvedimento delega al governo il compito di emanare, entro 12 mesi, “uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali“. La delega al governo si concentra sulla creazione di meccanismi assicurativi che, pur non obbligatori, potranno fornire un supporto importante nelle fasi successive a un disastro.

In aggiunta, il ddl del governo prevede una misura per le imprese colpite, che potranno ottenere una liquidazione parziale anticipata dei danni subiti. Le compagnie assicurative presso le quali le imprese hanno stipulato una polizza saranno obbligate a liquidare “entro il limite del 30% dei danni” subito dopo la richiesta, velocizzando così il processo di risarcimento.

Il disegno di legge, descritto come una legge quadro per la ricostruzione post-calamità, mira a disciplinare le fasi che seguono la gestione dell’emergenza. Tra le disposizioni principali, il Consiglio dei ministri potrà dichiarare “lo stato di ricostruzione nazionale una volta terminata la fase emergenziale nelle aree colpite.

Inoltre, nell’ultimo articolo di merito, la delega al governo impone la definizione di decreti legislativi che stabiliscano “degli schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese” colpite dalle calamità. Questi decreti dovranno rispettare una serie di principi, tra cui: “individuare la platea dei soggetti aventi diritto all’indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l’efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate“; “individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l’entità dei massimali assicurativi“; “promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi“; “valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali“.

L’articolo 23 del disegno di legge interviene ulteriormente in materia assicurativa, stabilendo che le aziende che abbiano stipulato una polizza per la copertura dei danni a beni mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, situati nei territori dichiarati in “stato di ricostruzione“, possano richiedere l’immediata liquidazione parziale dei danni. La compagnia assicurativa, in questo caso, sarà tenuta a pagare fino al 30% del danno complessivo, velocizzando così il sostegno economico alle imprese colpite.

Il ddl rappresenta un passo avanti nella gestione della ricostruzione post-disastro, sebbene resti ancora da chiarire la questione dell’obbligatorietà delle polizze assicurative per privati e aziende.