“Ogni cinque anni, le Regioni elaborano i piani faunistici-venatori che disciplinano l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio e individuano le aree in cui la caccia è consentita. La normativa nazionale prevede espressamente che i proprietari o conduttori di fondi possano chiedere l’esclusione dei propri terreni dai piani faunistico-venatori, presentando un’istanza motivata. Tra le motivazioni legittimamente riconosciute dall’ordinamento rientrano non solo ragioni di carattere ambientale, agricolo o di sicurezza, ma anche ulteriori motivazioni in quanto la norma nazionale non indica ipotesi tassative, e dunque possono essere invocate dai proprietari anche ragioni etiche e morali, legate al rifiuto dell’attività venatoria.
Nel caso oggetto del giudizio, la Regione Emilia-Romagna aveva rigettato la richiesta di una cittadina di Riolo Terme adottando un’interpretazione restrittiva della legge e introducendo limiti non previsti dall’ordinamento nazionale ed europeo”. Contro questo diniego LNDC Animal Protection, assieme all’associazione Animal Liberation – a supporto della cittadina – sono ricorse al TAR dell’Emilia-Romagna incassando però una sconfitta. A quel punto, le associazioni hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato.
“In questo contesto si inserisce la sentenza odierna del massimo organo della giustizia amministrativa, che ha accolto il ricorso dell’associazione, riformando integralmente la precedente decisione del TAR Emilia-Romagna e annullando anche una parte rilevante della delibera con cui la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna imponeva dei criteri totalmente arbitrari per l’esclusione dei terreni dai piani faunistici.
Nella sentenza 895/2026, il Collegio chiarisce in modo inequivocabile che la normativa nazionale ed europea non consente alle Regioni di introdurre elenchi restrittivi dei motivi per chiedere la sottrazione dei fondi agricoli all’attività venatoria. Al contrario, viene ribadito che la legge consente ai proprietari di richiedere la sottrazione dei propri terreni dalla caccia fintanto che tale scelta non ostacoli concretamente l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, riconoscendo espressamente la legittimità anche di motivazioni etiche e morali.
Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che un eventuale diniego per incompatibilità con la pianificazione faunistica deve essere accompagnato da una motivazione puntuale, concreta e specifica, fondata su dati reali e verificabili, e non su semplici affermazioni di principio o su motivazioni generiche o astratte”, si legge nella nota.
“Si tratta di un passaggio decisivo, che riafferma il principio di legalità, limita l’arbitrarietà dei processi decisionali delle amministrazioni regionali e riconosce pienamente il diritto dei cittadini a non subire sui propri terreni lo svolgimento di un’attività come la caccia se è in contrasto con le proprie convinzioni etiche”, affermano con soddisfazione gli avvocati Michele Pezone e Paolo Letrari che hanno curato il ricorso.
LNDC Animal Protection sottolinea come questa sentenza faccia più volte anche riferimento alla giurisprudenza europea in materia di diritti umani e rappresenti un importante passo avanti verso una visione più moderna, rispettosa e consapevole del rapporto tra esseri umani, animali e ambiente.
“Siamo estremamente soddisfatti di questa importante vittoria, ottenuta grazie alla competenza del nostro ufficio legale che ringrazio per il lavoro svolto. Noi di LNDC Animal Protection continueremo sempre a utilizzare ogni strumento giuridico disponibile per contrastare una gestione della fauna fondata sulla violenza e sulla caccia, promuovendo invece modelli di convivenza rispettosi, scientificamente fondati e coerenti con l’evoluzione della sensibilità civile”, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.
“Questa vittoria non riguarda solo un singolo caso, ma apre la strada a una più ampia tutela dei diritti dei proprietari, degli animali selvatici e dell’ambiente, mettendo un chiaro e fermo stop a interpretazioni normative distorte da parte delle Regioni”, conclude il comunicato.



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