In Italia scatta l’obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutte le persone che arrivino “direttamente o indirettamente” dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, oppure che “sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in territorio nazionale“: lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria legate al rischio di diffusione dell’Ebola, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sui viaggiatori provenienti o transitati nelle aree considerate a maggiore esposizione. Nel frattempo, il Ministero della Salute ha reso nota anche la circolare applicativa che chiarisce le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza, fornendo indicazioni a operatori e autorità competenti per la corretta gestione delle segnalazioni e dei controlli.
Chi arriva in Italia “con qualunque mezzo di trasporto” dai Paesi interessati, dove sono attivi focolai riconducibili al ceppo Bundibugyo (Bvd del virus Ebola), dovrà presentare “un’apposita dichiarazione firmata” entro 24 ore dall’ingresso. Il modulo, allegato all’ordinanza, dovrà essere trasmesso via e-mail oppure consegnato direttamente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio. Entro lo stesso termine di 24 ore, Regioni e Province autonome saranno tenute a inoltrare le dichiarazioni per posta elettronica alla Direzione generale per la Prevenzione del ministero della Salute, “dandone altresì massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale“.
L’ordinanza prevede inoltre specifici obblighi informativi per i vettori: aerei e navi in arrivo in Italia dai suddetti Paesi, sia su collegamenti diretti sia attraverso scali intermedi, dovranno informare i passeggeri dell’obbligo di comunicazione e invitarli a compilare e firmare il modulo. Una volta raccolti, i documenti dovranno essere consegnati al personale di bordo, che li trasmetterà ai gestori aeroportuali e alle autorità portuali. Saranno poi questi ultimi a inviarli alle autorità sanitarie competenti, ovvero gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) del Ministero della Salute e le Aziende sanitarie locali.
In caso di sintomi per un passeggero o per il membro dell’equipaggio di un volo diretto in Italia proveniente da un Paese con un focolaio attivo dell’infezione dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola, l’aereo potrà atterrare solo nell’aeroporto sanitario di Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste per questi casi.
Cinque livelli di rischio
Sono 5 i livelli di rischio individuati per definire le misure sanitarie più appropriate nei confronti delle persone in arrivo in Italia da Repubblica Democratica del Congo e Uganda, Paesi in cui sono attualmente attivi focolai del ceppo Bundibugyo del virus dell’Ebola virus disease: lo prevede la circolare del Ministero della Salute, che ha stabilito i criteri di valutazione basandosi sul tipo di esposizione al virus e sull’eventuale presenza di sintomi.
Il documento distingue innanzitutto tra esposizioni “ad alto rischio” e “non ad alto rischio”. Rientrano nella categoria più critica i contatti stretti e non protetti con persone sintomatiche, i rapporti sessuali non protetti con casi confermati fino a 3 mesi dalla guarigione, il contatto con materiali contaminati da liquidi biologici di casi probabili o accertati, nonché le esposizioni percutanee – come punture accidentali – o attraverso mucose a fluidi corporei, tessuti o campioni di laboratorio infetti.
Sono inoltre considerati ad alto rischio anche la partecipazione a riti funebri con esposizione diretta e senza protezioni a salme nelle aree colpite o provenienti da zone di contagio, così come il contatto con animali selvatici potenzialmente infetti, tra cui pipistrelli, roditori e primati non umani, vivi o morti, o con carne di fauna selvatica proveniente dalle stesse aree.
Per contro, viene classificato come “non ad alto rischio” il contatto occasionale o la semplice condivisione di spazi con una persona febbricitante ma autonoma, in grado di muoversi e camminare senza assistenza.
In base alla presenza o assenza di sintomi e al livello di esposizione al rischio, la circolare relativa ai viaggiatori in ingresso in Italia distingue diverse categorie di rischio: molto basso, basso, moderato, alto e molto alto. Per ciascun livello vengono definite le misure da adottare nei 21 giorni successivi all’uscita da uno dei Paesi interessati da Ebola.
Rischio complessivo molto basso
Sono considerati asintomatici, non hanno soggiornato in aree di attenzione nei 21 giorni precedenti e non riportano situazioni di possibile esposizione. Devono comunque essere sempre reperibili dalla ASL in caso di comparsa di sintomi.
Rischio complessivo basso
Si tratta di persone asintomatiche che non sono state in aree specifiche di attenzione nei 21 giorni precedenti, ma che riferiscono una o più esposizioni non ad alto rischio. Devono essere sempre raggiungibili dalla ASL, effettuare l’automonitoraggio quotidiano dei sintomi (compresa la misurazione della temperatura corporea) e sono previsti almeno un contatto di verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione dopo la valutazione iniziale.
Rischio complessivo moderato
Sono asintomatici che hanno soggiornato in un’area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti, senza però riportare esposizioni a rischio. Devono essere sempre reperibili dalla ASL, monitorare quotidianamente la temperatura corporea e sottoporsi a controlli giornalieri da parte del Dipartimento di Prevenzione. È inoltre obbligatorio comunicare preventivamente eventuali spostamenti al di fuori della Regione o Provincia autonoma di permanenza.
Rischio complessivo alto
Riguarda soggetti asintomatici che sono stati in un’area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti e che riferiscono un’esposizione non ad alto rischio. Devono essere sempre reperibili dalla ASL, sono sottoposti a quarantena obbligatoria e a controllo quotidiano da parte del Dipartimento di Prevenzione fino al 21° giorno successivo all’uscita dall’area di attenzione o all’ultima esposizione, se più recente.
Rischio complessivo molto alto
Comprende viaggiatori asintomatici che dichiarano un’esposizione ad alto rischio, indipendentemente dal luogo di esposizione. In questi casi viene attivato il trasporto in biocontenimento.


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