Ambiente: primo ok a ddl parchi, nascono il Portofino, il Maltese e il Delta Po

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Con 154 voti a favore il Senato ha licenziato per la Camera il ddl sui parchi, che riordina la legge quadro del 1991. Il testo che i deputati sono chiamati ad esaminare riguarda ben 871 aree protette, che coprono una superficie di 32mila chilometri quadrati (il 10,5% del totale). A queste vanno aggiunti 28mila chilometri quadrati di superficie protetta a mare e i circa 2.300 siti di importanza comunitaria, divisi in zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, individuati dalle Regioni. In totale, si tratta di 24 parchi nazionali, 29 aree marine protette e 152 parchi regionali.

Ma quali sono le principali novità contenute nei 15 articoli del dd (relatore Massimo Caleo, Pd)? In primo luogo, vengono istituiti due nuovi Parchi nazionali, del Matese e di Portofino, oltre al Parco interregionale del Delta del Po. Inoltre, vengono precisate le caratteristiche dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali, delle riserve naturali e delle aree marine protette e le riserve naturali marine. Un’innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali. L’art.2 dà la possibilità ai comuni delle isole minori in cui sono presenti aree protette di istituire un contributo fino a 2 euro per sbarco dei passeggeri sul proprio territorio e ciò ai fini della tutela ambientale di quelle aree. Si tratta di centri sottoposti a forte stress turistico, anche il classico ‘mordi e fuggi’, ad esempio nell’Arcipelago toscano, oppure le Egadi o le Eolie. L’aula di palazzo Madama ha approvato un emendamento al testo della commisisione in base al quale per l’installazione di impianti speciali (ad esempio, oleodotti, elettrodotti ecc.) nel Parco la quota delle royalties viene ripartita tra l’Ente parco e il ministero dell’ambiente nella misura del 50% ciascuno (mentre in commissione la percentuale era del 70 e del 30%).

Il ddl, inoltre, rende più snello il ‘governo’ del parco: Il problema dei lunghi commissariamenti e delle mancate intese viene eliminato, rafforzando il ruolo del presidente dell’Ente parco, che va nominato in tempi stretti. Il presidente dell’Ente parco viene nominato con decreto dal ministero dell’ambiente, previa intesa della Regione, e nell’ambito di una terna di soggetti con una comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni e nella gestione di strutture pubbliche o private. La carica diventa incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. Ogni Parco, inoltre, avrà tempi precisi, un anno, per definire il Piano parco, mentre finora molti enti non riuscivano a finalizzarlo. E ancora, se finora il Parco e l’area marina protetta adiacente erano entità separate, in futuro non sarà più così, ma saranno integrate tra loro. Altra novità è che vengono messe in sintonia con il sistema le zone che l’Unione Europee ha definito come Zone speciali di conservazione (Zsc) e Zone di protezione speciale (Zps) nell’ambito dei cosiddetti Sic, Siti di importanza comunitaria. In Italia si tratta di 2300 realtà. I parchi, inoltre, sottoposti al monitoraggio dell’Ispra (Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale) potranno aprirsi a sponsorizzazioni o a forme di cessione del marchio, ma sulla base di norme precise. Nascono, infine, i Comitati delle aree protette e della biodiversità.

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