La Corte Costituzionale – a quanto si apprende – ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia contenuta nella legge 7/2016 che fissa vincoli urbanistici sui terreni interessati dall’espianto degli ulivi colpiti da xylella. La Consulta ha ‘bocciato’ il comma 3 perché prevede che da tali vincoli sia esentata, a certe condizioni, solo la realizzazione delle opere pubbliche e non anche quelle private.
La norma era stata impugnata dalla presidenza del Consiglio ritenendo potesse impattare sulla realizzazione del gasdotto Tap. La causa era stata discussa ieri in udienza pubblica, relatore il giudice Giuliano Amato, con la presidenza del Consiglio rappresentata dall’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata e la Regione Puglia dall’avvocato Francesco Saverio Marini. Oggi è stata decisa in camera di consiglio. Le motivazioni della sentenza arriveranno prossimamente. Dopo il via libera, nei giorni scorsi, del Consiglio di Stato che respingendo i ricorsi della Regione ha giudicato appropriata la valutazione di impatto ambientale e ha di fatto sbloccato l’opera, la decisione della Consulta aggiunge un altro tassello a una vicenda che negli ultimi giorni ha rinfocolato le proteste degli attivisti nel leccese, nella zona destinata essere l’approdo della ‘pipeline’.
Una vicenda che rappresenta anche un un nuovo round di quella ‘battaglia’ tra Puglia e governo sulle politiche energetiche e ambientali, che l’anno scorso si gioco’ sulle trivelle. La legge regionale, un unico articolo in 3 commi, ha stabilito che i terreni interessati da espianto, abbattimento o spostamento degli ulivi colpiti da xylella fastidiosa non possono cambiare tipizzazione urbanistica per sette anni. Nel comma 3 e’ stata pero’ prevista una deroga a tali vincoli per le sole opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita’ e dell’ambiente che non possano essere localizzate altrove e abbiano ottenuto una Via, una valutazione di impatto ambientale, positiva, con relative verifiche e autorizzazioni.
Secondo Palazzo Chigi, pero’, proprio questo comma della norma “assume rilevanza” – si legge nell’ordinanza inviata alla Consulta – “nell’ambito della costruzione delle infrastrutture gas di competenza nazionale che interessano la Regione Puglia” perche’ “si fa riferimento specificatamente al punto di interconnessione tra il metanodotto Tap e la rete nazionale di Snam Rete Gas”. In altri termini, il dubbio sollevato è che vincolando i terreni interessati dagli ulivi ‘malati’, da espiantare in base a un preciso calendario, si volesse ostacolare la costruzione del Tap; e non tanto delle opere interrate, quanto di quelle in superficie per le quali “il vincolo urbanistico dispiega pienamente i propri effetti”. Questione che incide anche nei rapporti di leale collaborazione Stato-Regione rispetto all’intesa sui lavori.