Il Senato ha avviato l’esame del ddl recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta del terzo decreto, in ordine di tempo, approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, che, confermando ed aggiornando quello che era già stato disposto nei provvedimenti precedenti, si sviluppa dalla necessità di unire la ricostruzione ad una visione dello sviluppo che investa sulla qualità dei territori e sulla forza delle comunità locali. Il decreto-legge, composto da 22 articoli, prevede inoltre delle nuove misure legate alla ricostruzione e agli eventi climatici che si sono aggiunti durante l’inverno.
In quest’ottica assumono rilievo le nuove norme che, oltre a prevedere l’ampliamento del numero dei Comuni inseriti nel cratere e il coinvolgimento di altre 16.000 persone, permettono di semplificare e accelerare le procedure per la gestione dell’emergenza e l’avvio della ricostruzione. Tra gli interventi che incidono sul fronte degli enti locali, il relatore ha segnalato l’articolo 18, che prevede il potenziamento del personale di Regioni, Province, Comuni e altre amministrazioni regionali o locali per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma, e l’articolo 9-bis, che modifica le norme sull’indennità di funzione dei sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Tra le misure di aiuto alle popolazioni di rilevanza è l‘articolo 10, che migliora il sostegno alle fasce deboli della popolazione, autorizzando, per il 2017, l’accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà; l’articolo 11, che modifica la disciplina relativa agli adempimenti e ai versamenti tributari, mentre i successivi aggiuntivi sospendono ulteriori adempimenti per ecotassa e mutui; l’articolo 12, che estende, per il 2017, l’operatività delle misure di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori e l’articolo 14, che consente l’acquisizione di immobili ad uso abitativo per l’assistenza della popolazione al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica. Sul fronte della ripartenza delle imprese, la Camera ha introdotto l’articolo 7-bis in tema di agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese agrituristiche, insediate da almeno sei mesi antecedenti ai terremoti, mentre l’articolo 15 contiene disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, autorizzando la spesa di circa 21 milioni di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino e di 2 milioni di euro per il settore equino.
Assumono rilievo anche le misure contenute all’articolo 4, in tema di attività scolastiche, per l’avvio di opere di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione; l’articolo 10-bis per la predisposizione di un piano straordinario di erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai comuni aventi meno di 3.000 abitanti; l’articolo 17 in tema di sospensione di termini processuali; le misure in tema di detraibilità e deducibilità delle donazioni effettuate, introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei deputati all’articolo 1.
Restano alcuni nodi rispetto ai quali il Governo potrebbe valutare l’opportunità di prendere impegni. Ad esempio, il tema dell’esclusione dai vincoli di finanza pubblica per i Comuni colpiti; la previsione della compensazione della perdita di gettito TARI; la possibilità di consentire volumi aggiuntivi destinati a strutture di emergenza sostitutive delle abitazioni in aree a forte sismicità. In merito all’istituzione di una ZES, zona economica speciale, persistono incognite da sciogliere in sede europea. Infine, è emersa da più parti la necessità di una normativa quadro in tema di ricostruzione post terremoto e calamità naturali per evitare che norme scritte di volta in volta possano indurre a pensare a trattamenti diversi secondo il territorio e la calamità naturale che lo colpisce.