L’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) differisce di 6 mesi, dal primo giugno al primo gennaio 2019, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere per le forniture di acqua, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore dei cittadini che dichiarino l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio professionale o azienda) a causa degli eventi sismici del Centro Italia del 24 agosto 2016 e successivi.
Le novità sono state approvate oggi dall’Autorità, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge 55 del 29 maggio 2018 con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela già esistenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.
E’ stata di conseguenza differita – si legge nella nota dell’Authority – l’emissione della fattura unica di conguaglio – che dovrà comprendere anche gli importi non fatturati fino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti – non oltre il 31 marzo 2019.
Per consentire ai clienti/utenti di far fronte al pagamento della fattura unica di conguaglio – spiega l’Autorità -, è sempre prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti (purché complessivamente superiori a 50 euro per singola fornitura) senza interessi per una durata di 36 mesi; le singole rate avranno periodicità pari a quella di fatturazione.
Il venditore del mercato libero e i gestori potranno comunque offrire condizioni di rateizzazione migliorative rispetto a quelle minime previste. I clienti e gli utenti finali potranno richiedere di provvedere anticipatamente al pagamento degli importi dovuti, optare per un periodo inferiore di rateizzazione o pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione.