Il maltempo non esime le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli annullati o che atterrano con oltre tre ore di ritardo. E’ quanto ha sentenziato il giudice di pace di Alcamo (Tp) che ha dato ragione a un passeggero che si era visto negare il rimborso di 250 euro dopo essere arrivato all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto dopo essere decollato, sempre in ritardo da Bergamo (Orio al Serio).
Il volo era il “Milano-Trapani” della Ryanair del 14 giugno 2016. La compagnia aerea irlandese aveva negato il rimborso sostenendo che il ritardo era dipeso da circostanze eccezionali, e cioè il maltempo.
Il passeggero si è, pertanto, rivolto ad un legale, l’avvocato marsalese Antonio Spanò, che ha avviato la causa per ottenere il rimborso. E il procedimento, adesso, si e’ concluso con la sentenza che ha riconosciuto come “legittime” le pretese del passeggero, condannando Ryanair al pagamento di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria, oltre spese legali. Per il giudice le avverse condizioni meteo non sono da considerarsi eventi “eccezionali” o non prevedibili.