Slow Food Italia: «Decreto Genova, la norma sui fanghi mette a rischio la tutela del suolo»

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«Lo spargimento di fanghi industriali sui terreni agricoli non ha nessun fondamento né nella tradizione agricola, né nella cultura rurale. Slow Food da anni lavora affinché le pratiche agroecologiche si diffondano sempre più capillarmente e pertanto auspica che il governo possa a breve intervenire per disciplinare la materia ponendo rimedio a quanto introdotto in maniera impropria nel “decreto Genova”»: così Giuseppe Orefice, a nome del comitato esecutivo di Slow Food Italia, interviene nella polemica suscitata in questi giorni dal testo dell’articolo 41 contenuto nel DL 109/2018.

La norma è inserita all’interno del cosiddetto “decreto Genova” ma non tocca in alcun modo la tragica vicenda del ponte Morandi e il tema della sicurezza infrastrutturale. Riguarda invece la gestione dei fanghi di depurazione contenenti idrocarburi del gruppo C10-C40 che vengono sversati nei terreni agricoli.

Al momento l’utilizzo dei fanghi in agricoltura è disciplinato dal decreto legislativo n. 99 del 1992, che recepisce una precedente direttiva europea (Direttiva 86/278/Cee) ma si accontenta di fissare i valori limite per i metalli pesanti e le caratteristiche agronomiche dei fanghi, trascurando la questione degli idrocarburi.

In presenza di tale lacuna normativa, la Corte di Cassazione ha stabilito che per gli idrocarburi si debbano applicare i valori limite fissati nel codice dell’ambiente, con il decreto legislativo n. 152 del 2006.

Questo valore è pari a 50 milligrammi per chilo, ma per effetto del decreto Genova il limite verrebbe portato a 1000 mg/kg: un incremento di ben venti volte rispetto a quello attualmente in vigore.

Con un paradosso ulteriore, se si considera che per i fanghi di depurazione in discarica vige un limite di 500 mg/kg. In altre parole, nei terreni agricoli si rischia di vedere presto sversati fanghi che contengono una quantità di idrocarburi addirittura doppia rispetto a quelli di una discarica e venti volte superiore a quanto la legge consente nei terreni industriali sottoposti a bonifica (dove continuano a valere le disposizioni del codice dell’ambiente, ovvero il limite di 50 mg/kg).

A ciò si aggiunga il fatto che controlli e campionamenti vengono effettuati dagli stessi fanghisti e non da enti terzi che possano certificare la provenienza e le modalità di prelievo dei campioni.

Ha davvero senso continuare a utilizzare fanghi di depurazione contenenti idrocarburi su campi impoveriti proprio dall’uso di sostanze derivanti dagli idrocarburi?

A maggior ragione tenendo conto di come già il Tar della Lombardia, in un pronunciamento dello scorso 20 luglio, abbia rigettato una delibera regionale analoga contro cui si erano appellati cinquanta comuni.

Slow Food Italia ribadisce che la salute dei campi, e quindi di tutti noi, è un bene primario che non si può barattare né mercanteggiare in alcun modo.

Confidiamo quindi che gli emendamenti aggiuntivi al decreto Genova portino a una vera soluzione normativa coerente con il principio di precauzione recepito nel nostro ordinamento e con la tutela del suolo, il bene comune da cui trae origine e sostentamento l’intera filiera agroalimentare italiana.

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