Per il Governo italiano non esistono effetti dannosi dei cellulari sulla salute umana. Lo affermano i Ministeri della Salute, dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e della Pubblica istruzione nel ricorso d’appello presentato al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio che, lo scorso gennaio, ha imposto ai dicasteri una campagna informativa sui rischi per la salute e il corretto utilizzo dei cellulari e dei cordless.
Lo riferisce il codacons che annucia la presentazione di “un esposto in Procura contro i Ministri Giulia Grillo, Luigi Di Maio, Sergio Costa e Marco Bussetti per le possibili fattispecie di inottemperanza all’ordine del giudice e omissione di atti d’ufficio”.
”Farebbero bene i Ministri, a partire da Sergio Costa, a dimettersi con effetto immediato, dopo le gravi dichiarazioni contenute nel ricorso d’appello – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ogni giorno gli italiani si ammalano a causa delle onde elettromagnetiche e l’International Agency for Research on Cancer (Iarc) dell’Oms ha già classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza quali possibili cancerogeni per l’uomo, segnalando un aumento del rischio di tumore al cervello per gli utenti che usano in modo eccessivo i telefonini. Negare quindi il nesso tra cellulari ed effetti sanitari equivale a negare il diritto alla salute dei cittadini”.
Il Codacons, che è intervenuto come controparte nel procedimento al CdS, ha pubblicato oggi alcuni stralci della memoria depositata al Consiglio di Stato dall’avvocatura di Stato per conto dei Ministeri della Salute, dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Istruzione. Nel contestare la sentenza del Tar, l’Avvocatura scrive testualmente: ”le doglianze avverse, accolte dal Tar, in realtà sono infondate, non essendovi l’evidenza scientifica ex adverso dedotta con riferimento alla correlazione tra danno alla salute e uso di cellulari” .
”Relativamente alla sussistenza di un obbligo legislativo di provvedere, sub specie di adozione di una campagna informativa sui rischi derivanti dall’utilizzo dei telefoni mobili, con conseguente ammissibilità dell’azione avverso il silenzio, si ribadisce che non sussiste alcuna previsione legislativa attributiva di un potere amministrativo. La campagna informativa invocata dalla controparte non può qualificarsi come atto amministrativo generale, difettando dei relativi elementi costitutivi; diversamente da quanto ritenuto dal Tar”.