Dal “divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti gli individui presenti” al ”divieto di accesso”, alla ”sospensione” di tutte le manifestazioni, gli eventi in luogo pubblico o privato”, compresi quelli di “carattere culturale, ludico, sportivo e religioso”, “anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sospensione dei “servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado”, nonché della “frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”. Poi chiusura di tutti gli esercizi commerciali, uffici pubblici; sospensione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero. Queste le principali ”misure di contenimento” adottate nella cosiddetta zona rossa previste dalla bozza di Dpcm con le nuove misure per ”contrastare e contenere il diffondersi” del coronavirus. Le disposizioni urgenti per arginare il contagio sono contenute nell’articolo 1 del decreto. La presidenza del Consiglio dei ministri sospende poi ”le procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei Comuni”. Inoltre è prevista la chiusura di “tutte le attività commerciali”, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente”. Infine, c’è l’obbligo di accesso ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio”.
Il ‘lavoro agevolato’, a cominciare da quello telematico, può essere applicato per tutta la durata dello stato di emergenza in tutto il territorio nazionale. “La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 – si legge nel testo- può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato”.
Dal 15 marzo cade l’obbligatorietà del certificato medico per la riammissione nelle scuole dopo le assenze dovute a malattie infettive. “La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni -si legge nel testo- avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.