“Approvato il nuovo decreto legge con il quale entriamo a pieno regime nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ottima collaborazione con le Regioni che hanno aderito al piano predisposto dal governo e accettato di camminare insieme in questa nuova fase trasmettendo costantemente le informazioni sui contagi e condividendo la responsabilità per le riaperture delle attività”. Lo dice all’Adnkronos il premier Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge quadro sul secondo step della fase due.

Dal 18 Maggio dunque al via con le riaperture delle attività, possibilità di spostamento all’interno della stessa regione senza autocertificazione. “A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”. Lo spiega palazzo Chigi a proposito della riunione del Cdm che ha approvato il Dl sulla fase2.
“Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico”, prosegue il governo. “In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale”, dice ancora il governo.
Nei bar l’ingresso deve essere contingentato e limitato a un numero di clienti che possa garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro In alberghi, agriturismo e altre strutture di ospitalità resta imperativo predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore 37,5 °C. Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.
Nei negozi di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce. I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. Per il distanziamento sociale e ingombro locali sono valide le regole già indicate per le altre attività. Nei supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37.5 gradi.
Anche le palestre potranno riprendere la loro attività. Per le palestre la distanza minima da mantenere sale a 2 metri, occorre poi redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea
“Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
