La prima sezione quater del Tar del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni giuristi per l’annullamento del diniego, opposto dal Dipartimento della Protezione civile il 4 maggio scorso, di poter accedere ai verbali del Comitato tecnico-scientifico alla base dei Dpcm sull’emergenza Covid-19 emanati tra l’inizio di marzo e la meta’ di aprile. La sentenza è stata depositata ieri. “Se l’ordinamento giuridico riconosce, ormai, la piu’ ampia trasparenza alla conoscibilita’ anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti Dpcm, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettivita‘”, scrive il Tar, che ha quindi ordinato che venga consentito l’accesso ai verbali richiesti “mediante l’esibizione e il rilascio degli stessi” entro 30 giorni.
I giudici amministrativi non ritengono affatto sussistenti “ragioni ostative” all’accesso a tali documenti, e rilevano anzi che i Dpcm sono “provvedimenti adottati sulla base di presupposti assolutamente eccezionali e temporalmente limitati che, a differenza degli atti amministrativi generali ‘tout court’, consentono di derogare all’ordinamento giuridico anche imponendo, come nel caso in esame, obblighi di fare e di non fare, ma dalle quali si differenziano per la carenza del presupposto della ‘contingibilita”, atteso che i Dpcm in questione riproducono contenuti gia’ dettagliatamente evidenziati nei dl attributivi del potere presupposti. La possibilita’ di utilizzo, in via del tutto residuale, di tale strumento, recando con se’ l’inevitabile compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli aventi un contenuto tipico e indicati dalla legge, impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, la cui ricorrenza l’Amministrazione e’ tenuta ad appurare attraverso un’accurata istruttoria, nel rispetto dei limiti di carattere sostanziale e procedurale, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicita’ degli atti amministrativi”.
Quindi, la “peculiare rilevanza sociale, il rilevante impatto sulla collettivita’ e sui territori, dapprima localizzati, e quindi sull’intero territorio nazionale, e, soprattutto, la necessita’ di contemperare la tutela dell’interesse pubblico e del diritto alla salute con altri delicati interessi pubblici e privati in gioco, sulla base di quanto determinato dal legislatore – ricordano i giudici del Tar – ha determinato la necessita’, una volta dichiarato dal Governo lo stato di emergenza igienico-sanitaria con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, di attribuire il peculiare potere di emanazione di tali ‘atipici’ atti di necessita’ e urgenza, su proposta del ministro della Salute, al presidente del Consiglio dei ministri, al quale l’articolo 95, comma 1 della Costituzione, attribuisce il compito, oltre che di dirigere la politica generale del Governo, di mantenere l’unita’ di indirizzo politico ed amministrativo ‘promuovendo e coordinando la attivita’ dei ministri’. Il ricorso, dunque, conclude la sentenza, “deve pertanto essere accolto, in considerazione della natura degli atti chiesti in visione” nonche’ delle “finalita’ dello strumento dell’accesso civico generalizzato”, che “oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalita’ di promuovere, come nel caso in esame, la partecipazione al dibattito pubblico”.