Coronavirus, come funzioneranno le misure regionali? Guida al nuovo Dpcm

Come funzionerà il meccanismo che prevede una differenziazione delle restrizioni in merito all'avanzare della pandemia di coronavirus
MeteoWeb

Mentre si lavora al nuovo Dpcm, che sarà firmato con molta probabilità domani, ci si chiede in cosa consiste la divisione delle misure regionali e i criteri entro cui le regioni rientreranno in una data categoria.

Il meccanismo che prevede una differenziazione delle restrizioni infatti richiede un’ordinanza ad hoc del ministero della Salute che assegna la singola Regione a una fascia piuttosto che a un’altra. Quindi domani, con il nuovo monitoraggio Iss, saranno calcolati i livelli di rischio sulla base di 21 differenti parametri, tra cui il numero di casi sintomatici notificati per mese; numero dei casi con storia di ricovero ospedaliero; numero di strutture residenziali socio-sanitarie che riscontrano almeno una criticità settimanale; percentuale di tamponi positivi; tempo medio tra data di inizio dei sintomi e data di diagnosi; indice di replicabilità; numero di nuovi focolai di trasmissione e non ultimo per importanza occupazione di posti letto di area medica o terapia intensiva, sulla base dell’effettiva disponibilità del singolo territorio e struttura ospedaliera.

Poi il ministro Speranza, sentito il presidente della Regione, firmerà l’ordinanza che sarà valida per un periodo minimo di 15 giorni. Il ‘controllo’ sul permanere dei presupposti che hanno portato all’inserimento di una Regione in un dato scenario sarà almeno settimanale. I territori potranno essere spostati da una fascia all’altra in base al mutare delle condizioni.

Quali sono i possibili scenari?

C’è uno “scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” che si “collocano in uno ‘scenario di tipo 3′”. E un altro di “massima gravità” con uno “scenario di tipo 4″. Nella bozza del Dpcm si prevede una stretta a livello locale. Nella zona rossa dovrebbero essere Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. Zona arancione Puglia, Liguria e probabilmente il Veneto e Campania.

Per le zone rosse “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Ed ancora: “E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Inoltre “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Per lo scenario di massima gravita’ e di un livello di rischio alto che si applicano in uno “scenario di tipo 4” (tramite ordinanze che hanno efficacia per un periodo minimo di 15 giorni) “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa e’ consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato XX, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie”.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti – si legge nella bozza del Dpcm – gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d)tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. e) è consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale; f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilita’ dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.g) sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato X; h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita’ che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. 

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