Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto sul Green Pass. Il decreto, tra l’altro, prevede l’obbligo del Green Pass per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Ma vediamo i dettagli.
La scuola sarà in presenza
Nell’anno 2021-2022 per “assicurare il valore della scuola come comunita’ e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva” degli studenti, tutte le lezioni si svolgono in presenza. Regioni e Comuni potranno chiudere istituti e fare lezioni in Dad solo come “deroga” per “specifiche aree del territorio o singoli istituti”, “esclusivamente in zona rossa o arancione” o per casi “eccezionali” di focolai o rischio “particolarmente elevato”.
Il decreto stabilisce l’obbligo di mascherina (tranne sotto i 6 anni). “E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attivita’ sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attivita’ partecipano solo studenti vaccinati o guariti“.
Nessun obbligo di Green Pass dunque per gli studenti delle scuole; l’obbligo vale, invece, per docenti e operatori. Il governo intende però monitorare l’andamento dei contagi in maniera più sistematica tra gli studenti e per questo ha inserito nel decreto, un piano di screening della popolazione scolastica. “Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica”.
Obbligo di Green Pass per gli studenti universitari
Confermato, invece, l’obbligo di Green Pass per gli studenti universitari. Il tema è stato lungamente discusso, con diverse pressioni per eliminare la norma. Nel testo del provvedimento stilato a inizio del Cdm, infatti, vi era un punto interrogativo. A un certo punto della riunione infatti la misura era stata depennata per poi essere reinserita.
Obbligo di Green Pass per trasporti a lunga percorrenza
Il Green Pass, già ora obbligatorio per gli aerei, sara’ dall’1 settembre obbligatorio su navi e traghetti interregionali ad esclusione dello Stretto di Messina, sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’, sugli autobus che collegano piu’ di due Regioni. Obbligo di certificazione verde anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. L’obbligo non applica per i soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e per i soggetti esentati dal vaccino con certificazione medica.
La misura resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Nessun Green Pass obbligatorio per il trasporto locale o regionale, dunque treni regionali, tram, metropolitane, autobus. Nessun Green Pass per i pendolari ma solo per i viaggi a lunga percorrenza. Il trasporto locale rimane quello più affollato e quindi per gli assembramenti che ne derivano non è previsto alcun certificato verde.
Assenza ingiustificata per i docenti senza Green Pass
Tutto il personale della scuola e dell’universita’, “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione“, dovra’ avere ed esibire il Green Pass. I docenti che non presenteranno il Green Pass al lavoro saranno assenti ingiustificati e, “a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Esenzione per i clienti degli alberghi
I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il Green Pass. Lo ha deciso il Governo nel nuovo decreto varato oggi, dopo un’intensa discussione. Pd e LeU volevano l’obbligo del Green Pass anche nelle strutture ricettive, ma la Lega si è opposta in modo duro “per salvare almeno il turismo” fornendo i dati delle vaccinazioni e dimostrando che circa il 50% della potenziale platea turistica (fascia d’età 12-59 anni) non è vaccinata, convincendo l’esecutivo a non approvare una norma che avrebbe determinato un nuovo lockdown per il turismo in piena estate. E così Draghi ha deciso in tal senso. Esultano gli albergatori: “Possiamo quindi rassicurare i nostri ospiti – dichiara il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – sulla possibilità di usufruire normalmente dei servizi di food and beverage presso le strutture turistico ricettive, sia per la prima colazione sia per l’accesso al ristorante e al bar”. A partire dal 6 agosto, domani, i ristoranti degli alberghi dovranno invece richiedere il green pass se il cliente che siede al tavolo al chiuso non soggiorna presso la struttura ricettiva. Bocca “ringrazia il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (Lega), il Governo e la Conferenza delle Regioni per aver risposto alle istanze di Federalberghi con una soluzione che consente alle famiglie di trascorrere in tranquillità le proprie vacanze“.
Per i vaccinati si riduce la quarantena
Si riduce la quarantena per i vaccinati che hanno un contatto con una persona positiva a Covid-19: basteranno 7 giorni anziché 10. Al termine della quarantena sarà necessario fare il tampone molecolare. I non vaccinati continueranno a rispettare i termini di 10 giorni.
Nuovo Decreto: il comunicato del governo
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Scuola e Università – Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime: – è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti; – è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Trasporti – Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione. In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Eventi sportivi – Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.
San Marino – Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.
Altre norme – Infine il decreto prevede la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure impegnato in compiti di contenimento di diffusione del virus; sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici.