Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che introduce nuove misure per affrontare la pandemia da Covid. La più rilevante è l’obbligo di vaccinazione per tutte le persone che hanno almeno 50 anni. Ecco le nuove regole.
Obbligo vaccino per gli over 50
Per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale“ anti-Covid si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta‘”. L’obbligo vale fino al 15 giugno 2022. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore“.
L’obbligo di vaccino per gli over 50 si applica “anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di eta’ in data successiva a quella di entrata in vigore” del decreto.
Super Green Pass al lavoro per gli over 50
A partire dal 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green Pass per andare al lavoro. I lavoratori “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso” della certificazione o che risultino privi delle stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”. Per i giorni di assenza ingiustificata – viene specificato – “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore“.
Nelle imprese “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” il datore di lavoro “puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi”, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
“Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2”.
Estensione sanzioni da 600 a 1.500 euro
“Per le violazioni di cui al comma 5, ovvero l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del Super Green Pass, la sanzione amministrativa e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore“.
Obbligo di Green Pass per accedere ai servizi
Salta la norma che prevedeva l’obbligo del Super Green Pass per accedere ai servizi alla persona, alle banche, le poste, i negozi e gli uffici pubblici. Vista la contrarietà della Lega, che durante il Consiglio dei Ministri ha minacciato di non votare il decreto, il governo ha raggiunto un compromesso. Per accedere a queste attività basterà il Green Pass base, che si ottiene anche con un tampone negativo. Questa misura durerà solo due mesi: dal primo febbraio al 31 marzo.
Scuola
Cambiano, rispetto alle prime ipotesi, le regole per la Didattica a distanza a scuola. Alle scuole superiori e alle medie, si andra’ in Dad per 10 giorni se ci sono tre positivi nella stessa classe (non 4, come scritto nella bozza del decreto). Con un positivo e’ invece prevista l’autosorveglianza per tutta la classe e l’uso delle mascherine Ffp2 per la didattica in presenza. Con 2 casi scatta una distinzione: per chi ha fatto 2 dosi di vaccino o e’ guarito da piu’ di 120 giorni e non ha avuto la dose di richiamo si applica la Dad per 10 giorni, mentre gli altri proseguono in classe in autosorveglianza.
Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in didattica a distanza.
Nella scuola dell’infanzia, gia’ in presenza di un caso di positivita’, e’ prevista la sospensione delle attivita’ per una durata di dieci giorni.
Test rapidi gratis agli studenti in autosorveglianza
Test antigenici rapidi gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado soggetti alla autosorveglianza. La misura si applica fino al 28 febbraio per “assicurare l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza“. Servirà una “idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta” e il test si potrà effettuare “presso le farmacie” o le “strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa“. Una spesa “autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022″. “Al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie” il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria”.


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