Nuovo decreto Covid, addio a Green Pass e restrizioni: “niente più distinzioni tra vaccinati e no vax”. I 15 articoli della bozza | LIVE

Dal Green Pass alla quarantena fino alle mascherine, le novità incluse nella bozza del nuovo decreto sull'allentamento delle misure anti-Covid
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Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio di oggi per definire la road map di allentamento delle misure anti-Covid. Il 31 marzo, scadrà lo stato di emergenza, che non verrà più rinnovato, e dall’1 aprile, ci saranno delle novità per quanto riguarda l’uso del Green Pass, ma anche per quarantena e mascherine. In questo articolo, presentiamo le novità incluse nella bozza del nuovo decreto, detto “Decreto Riaperture”, composta da 15 articoli, che arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri.

AGGIORNAMENTO:

Ecco il “decreto riaperture”, freedom day italiano il 1° maggio: addio a Green Pass e mascherine. Ma già il 1° aprile finisce il lockdown dei non vaccinati: la SCHEDA con tutte le novità

Fine dello stato d’emergenza ma possibili ordinanze fino al 31 dicembre

Lo stato di emergenza cesserà il 31 marzo ma fino al 31 dicembre 2022, per preservare “la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture“, potranno “essere adottate una o più ordinanze” – su richiesta motivata delle amministrazioni competenti – che “possono contenere misure derogatorie” purché “individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022″. Le ordinanze “sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle commissioni parlamentari competenti per materia entro sette giorni dalla data della loro adozione”, riporta la bozza. In caso ce ne fosse bisogno, il Ministero della Salute, “sentiti i ministri competenti, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti” da qui a fine anno.

Quarantena solo per i contagiati

Basta quarantene da contatto con un caso positivo al Covid. Secondo quanto prevede la bozza del decreto, dall’1 aprile dovra’ rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovra’ applicare il regime dell’autosorveglianza. Non ci sara’ piu’, quindi, distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora.

Obbligo di mascherina al chiuso fino al 30 aprile

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; per l’accesso ad aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita’ turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche” per gli eventi e le competizioni sportive. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie“, si legge nella bozza del dl. “Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo”.

Dall’1 aprile, stop a Green Pass in negozi, uffici, tabaccai e banche

Dall’1 aprile, non sara’ piu’ obbligatorio avere il Green Pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. La bozza non prevede infatti alcuna proroga dopo il 31 marzo per questo tipo di obbligo, in vigore dallo scorso primo febbraio e introdotto nel Dpcm dello scorso gennaio.

Green Pass base fino al 30 aprile nei luoghi lavoro

Fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro occorrera’ possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass base.

Green Pass base per eventi sportivi all’aperto fino al 30 aprile

Dall’1 al 30 aprile 2022, e’ consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: mense e catering continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto“, si legge nella bozza.

Green Pass rafforzato fino al 30 aprile per ristoranti al chiuso, palestre, discoteche

“Dall’1 al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto Green Pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; convegni e congressi”. E ancora, “centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso”, si legge nella bozza.

Green Pass rafforzato per i visitatori di Rsa e ospedali fino 31 dicembre

Le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e Rsa saranno consentite fino al 31 dicembre 2022 solo con il possesso del Super Green Pass.

Scuola: addio dad, lezioni da remoto solo per studenti contagiati

Addio alla didattica a distanza (dad). Nella bozza è previsto che dall’1 aprile restino a casa solo gli studenti contagiati da Covid, mentre coloro che hanno avuto contratti stretti con chi è alle prese col virus potranno continuare ad andare a scuola, seppur in regime di autosorveglianza superati i 4 casi in classe.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie” per “dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione”.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati“. Resta “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive” ed è “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.

Inoltre, tornano le gite scolastiche messe al bando dal Covid. All’articolo 9, che regola il capitolo scuola, si prevede infatti “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”.

Scuola: 70,5 milioni per mascherine e materiale per emergenza

La bozza prevede un incremento di 70,5 milioni del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid per l’anno scolastico 2021-2022. Le risorse saranno ripartite tra le scuole per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonche’ di ogni altro materiale anche di consumo utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica.

Obbligo vaccinale fino al 15 giugno per personale di scuola, Difesa e carceri

L’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 verrà per il “personale scolastico”, il “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale“, il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori”, riporta la bozza. Fino al 15 giugno 2022 vale l’obbligo vaccinale anche per il “personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale”.

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario e’ valido fino al 31 dicembre 2022.

Al Ministero della Difesa l’Unità di completamento della campagna vaccinale

In vista del termine del commissario straordinario per l’emergenza Covid, al Ministero della Difesa, arriva l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. L’ordinamento è definito dal capo di stato maggiore della Difesa. Il direttore dell’Unità sarà nominato con decreto del presidente del Consiglio di Ministri su proposta del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute. L’Unità sarà soppressa dal 1° gennaio 2023. Da questa data sarà poi il Ministero della Salute a subentrare nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per l’emergenza.

“Il Ministero della Salute e il Ministero della Difesa possono stipulare accordi di collaborazione per disciplinare gli aspetti logistici necessari a fronteggiare gli eventi pandemici secondo principi di efficienza e rapidità di risposta. Al fine di rafforzare l’efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell’immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini“, riporta la bozza.

Rimarrà la banca dati dell’ISS per numero positivi, tamponati e vaccinati

L’Istituto superiore di sanità continuerà a gestire, anche dopo il termine dello stato di emergenza, la piattaforma di dati alimentata dalle Regioni sui casi Covid. Inoltre, dovranno continuare ad essere inviati dal Ministero della Salute all’ISS i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti-Covid. Rimarrà in vigore anche il sistema Tessera sanitaria di trasmissione dati circa il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi.

 

Seguiranno aggiornamenti.

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