È iniziato il Consiglio dei Ministri che esaminerà le modifiche da apportare al decreto contro il caro bollette della settimana scorsa. Il nuovo decreto si compone di otto articoli. Il primo degli articoli riguarda l’“azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022″. “Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”, si legge nella bozza.
“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in due quote di cui la prima di 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e la seconda di 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 7“, si legge ancora.
Bonus energia legato a Isee
Con le prossime bollette, ARERA manderà una comunicazione per informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, indicando anche i recapiti telefonici a cui rivolgersi.
La nuova bozza prevede che il bonus sociale energia elettrica e gas sia legato all’Isee. Il provvedimento, si legge nella bozza, ha l’obiettivo di “mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici”. “Fermo il valore soglia dell’Isee previsto dalle disposizioni citate dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre 2022 – prosegue il testo -, in caso di ottenimento di una attestazione Isee resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data dell’1 gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura“.
Le soglie di reddito per accedere ai bonus sono 8 mila euro per il primo trimestre 2022, 12 mila per il secondo e terzo trimestre 2022.
Riduzione Iva e oneri generali per il gas
Confermata la riduzione dell’Iva al 5% per il gas e degli oneri generali di sistema. “Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento”, riporta la bozza. “Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Gli oneri derivanti da questi sono pari a 480,98 milioni di euro per l’anno 2022. Al fine di contenere per il terzo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto dal comma 5, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022. Gli oneri derivanti da questa misura sono pari a 292 milioni di euro, per l’anno 2022. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno. Gli oneri sono pari a 240 milioni di euro per l’anno 2022”.
Stoccaggio gas
Confermate anche le disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale. “Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti – si legge – il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l’impresa maggiore di trasporto, provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro”.
Da imprese gas contributo 10% extragettito
“I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il primo ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) un importo pari al 10 per cento del prodotto tra la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto; i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all’iniezione in stoccaggi“, riporta la bozza.
“Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell’esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell’intervento – si legge nel provvedimento -, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell’applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza“. Ai fini dell’attuazione della presente norma, l’ARERA definisce le modalità e le tempistiche di versamento degli importi alla Csea; il prezzo medio di importazione e le modalità di determinazione dei quantitativi; le modalità per l’eventuale restituzione degli importi.