Commenti su motivazioni della Sentenza della Cassazione su Bonifica di Bagnoli

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Il 18 Maggio 2023, la Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione (presieduta da Stefano Modini e composta da Paola Masi, Giuseppe Santalucia, Francesco Centofanti e Stefano Aprile) ha pubblicato le Motivazioni della sentenza avverso quella del 4.4.22 della Corte di Appello di Napoli (n. 685/2023-UP – 19/05/2023 – RGN 3705/2022).

Leandro Del Gaudio (Il Mattino, 21 Luglio 2023) ricostruisce l’andamento del procedimento: “In primo grado, sono arrivate le condanne verso gli ex vertici di BagnoliFutura; in Appello, le assoluzioni degli imputati; poi il ricorso in Cassazione che ha cancellato le assoluzioni, rimandando gli atti a Napoli, per un altro confronto in Appello”. Su cosa fa leva il ragionamento e la sentenza della Cassazione? “Per la Cassazione, l’errore dei Giudici di Appello risiede nell’avere identificato il disastro ambientale a un “macro evento”. Dunque, “E’ priva di pregio l’argomentazione – assunta in Appello – che nella vicenda mancherebbe un evento naturalistico di immediata evidenza giacchè i fenomeni presi in esame non vanno ricondotti a un macro evento di immediata dirompente forza distruttiva. Sarebbe infatti arbitrario negare il lento processo di contaminazione che, proprio attraverso e all’esito della ripetuta e sistematica immissione nell’ambiente di fattori inquinanti (che devono essere rimossi), determinano processi di deterioramento di lunga durata. Sarebbe bastato, per i Giudici della Cassazione, limitarsi all’analisi sul suolo e sulle acque, rinvenendo quegli elementi che obiettivamente dimostravano la consistenza dell’avvenuto inquinamento. Eppure – aggiungono i Giudici romani – “diversamente da quanto asserito in Appello, come emerge chiaramente anche dal testo della Sentenza di I Grado, l’apporto scientifico non è certamente mancato: i periti e i consulenti hanno dato ampiamente conto della natura dei rifiuti sparsi, procedendo a prelievi di campioni per l’attività di catalogazione e tipizzazione; hanno inoltre indicato meticolasamente le sostanze nocive che li rendevano rifiuti pericolosi, destinati esclusivamente allo smaltimento”. Come precisa il giornalista Del Gaudio, “c’erano le prove ma non sono state tenute in considerazione dai Giudici di Appello”.

Quali CT del PM Buda, infatti, noi avevamo prelevato campioni di suoli e di acque in tutte le aree presunte essere state prima bonificate e certificate dal Laboratorio interno a BagnoliFutura (CCTA), e poi convalidate da Organi di Controllo Istituzionali (ARPAC, Provincia di Napoli). I risultati delle nostre analisi sono stati confermati, si badi bene, in eccesso e non in difetto, dal Perito del Tribunale di I Grado (Dott. C. Galli). Viceversa, i CT di parte (Vagliasindi, Nardi, Menegozzo, Musmarra) NON hanno effettuato alcun prelievo di campioni e quindi non hanno prodotto alcuna evidenza scientifica in grado di confutare le nostre analisi, effettuate tutte in Laboratori internazionali, nel rispetto assoluto dei più rigorosi criteri di Qualità.

Ma la domanda più critica che sottende alla vicenda “Bagnoli” è un’altra. Come è possibile che lo Stato stanzi (e continui a stanziare) centinaia di milioni di Euro da destinare alle attività di bonifica e che il Comune di Napoli costituisca una Società Partecipata ad hoc (BagnoliFutura SpA) per effettuare la bonifica stessa, (peraltro con l’elargizione di ingenti mezzi e lauti stipendi a presunti “esperti”), per poi, alla fine del percorso, arrivare ad accettare che la stessa Società partecipata BagnoliFutura SpA, insieme controllata e controllore, e quindi imputata anch’essa al Processo, certifichi (con convalida di Organi di Controllo Istituzionali: ARPAC, Provincia di Napoli) di avere bonificato tutto secondo Legge? Il tutto non solo in barba al più elementare mancato rispetto del conflitto d’interesse, ma anche in assoluto contrasto con l’evidenza dei dati tecnico-scientifici, ovvero i risultati ottenuti su campioni di terreni, supposti appunto essere stati bonificati ma come tali non affatto certificati, attestanti la NON eseguita bonifica. Sulla base dei nostri risultati e della conferma fornita, in eccesso e non in difetto, da quelli ottenuti dal Perito del Tribunale del Processo di I Grado, Dott. C. Galli, i Giudici della Corte di Appello, riconoscevano sì la validità delle nostre conclusioni e di quelle del Dott. Galli ma, inspiegabilmente, non le ritenevano penalmente rilevanti.

Ora la Corte di Cassazione sconfessa clamorosamente la decisione dei Giudici di Appello in quanto e per il fatto che hanno ignorato completamente le prove scientifiche prodotte non solo da noi CT del PM, ma soprattutto quelle del Perito, Dott. C. Galli, dei Giudici di I Grado. La lettura delle Motivazioni della Corte di Cassazione conferma, infatti, che la bonifica a Bagnoli NON è stata eseguita a regola d’arte e che, anzi in alcuni casi, le attività condotte da BagnoliFutura SpA hanno addirittura determinato un significativo aggravamento della contaminazione ambientale preesistente.

Accogliamo con soddisfazione il fatto che il nostro lavoro, quali CT della PM Buda, sia stato ritenuto dalla Suprema Corte corretto e puntuale, e che quanto da noi riscontrato sul campo corrisponda alla verità fattuale. Viceversa, a nulla hanno portato le fantasie sparse a piene mani dai Consulenti di parte, che addirittura arrivarono a sostenere che l’inquinamento a Bagnoli fosse stato provocato, anziché dai rifiuti derivanti dai processi industriali, da semplice traffico veicolare e/o da un fantomatico giacimento petrolifero in formazione a 100 m di profondità, in sedimenti vecchi di circa 12.000 anni! Bufale colossali, spacciate per scienza.

Nella speranza che l’iter giudiziario per il disastro ambientale (che maturerà a Maggio 2025) si possa chiudere con Sentenze definitive (prima di Appello bis, e poi di un nuovo pronunciamento della Suprema Corte), e non con una salvifica prescrizione, come già successo per il reato di truffa, ci sia concessa un’ultima riflessione.

Nonostante a Bagnoli dal 1995 ad oggi si sia già speso oltre un miliardo di €, il nuovo Commissario, il Sindaco di Napoli, ha già dichiarato che per la (nuova) bonifica a Bagnoli occorre un ulteriore finanziamento di circa un miliardo e 300 milioni di €. Una cifra esorbitante che non trova riscontro in operazioni di bonifica fatte in migliaia di ex siti industriali dismessi, simili a Bagnoli, negli USA, in Europa e in Asia. Si rimane allibiti, a fronte della profusione di risorse pubbliche – sperperate senza pudore – in confronto a quanto viene fatto nel mondo su migliaia di siti industriali dismessi (brownfields), con cifre molto più contenute, assolutamente non comparabili con quelle già spese e che, ahinoi, saranno spese a Bagnoli.

A questo punto chiediamo, è forse troppo auspicare che a livello governativo, siano valutate serenamente, per il brownfield di Bagnoli, le nostre proposte di soluzioni semplici, veloci ed economiche a beneficio dei cittadini? (vedi: 1. De Vivo B., 2020. La bonifica del sito ex-industriale di Bagnoli (Napoli): la favola del “caso unico al mondo”; http://www.meteoweb.eu/2020/10/bonifica-sito-ex-industriale-bagnoli/1488413/; 2. Auriemma G., De Vivo B., Manno M., 2022. Commenti su motivazioni della Sentenza di Processo di Appello su Bonifica di Bagnoli; https://www.meteoweb.eu/2022/07/commenti-su-motivazioni-della-sentenza-di-processo-di-appello-su-bonifica-di-bagnoli/1813154/; 3. De Vivo B., Auriemma G e Manno M., 2023. Bagnoli: il risanamento di un sito industriale dismesso spacciato per un caso unico al mondo; https://www.meteoweb.eu/2023/07/bagnoli-la-bonifica-infinita-spacciata-per-un-caso-unico-al-mondo/1001269572/).

Per i dettagli e ulteriori valutazioni rimandiamo alla lettura del nostro libro: “Il risanamento di un sito industriale dismesso. Bagnoli: davvero un caso unico al mondo?” di De Vivo B., Auriemma G. e Manno M., 2021, La Valle del Tempo Editore, Napoli, in cui ripercorriamo la cronistoria della vicenda “Bagnoli” dal 1991 a oggi, con una discussione dei principali contenuti tecnici più approfondita di quanto sia qui concesso, senza peraltro entrare nel merito degli aspetti giudiziari, in quanto non di nostra competenza.

Articolo di Benedetto De Vivo1, Giovanni Auriemma2, Maurizio Manno3

1Benedetto De Vivo: Prof. Straordinario presso Univ. Telematica Pegaso, Napoli; Adjunct Prof. presso Virginia Tech, Blacksburg, VA (USA), Nanjing Univ., Nanchino (Cina) e Hubei Polytechnic Univ., Huangshi (Cina); 2019 Gold Medal Award dell’Association of Applied Geochemists. Già Prof. Univ. di Napoli Federico II.

2Giovanni Auriemma: Geologo Libero Professionista-Esperto Tecnico Giudiziario Ambientale. Prof. a Contratto di Geochimica Ambientale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta.

3Maurizio Manno: Già Prof. Ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università di Napoli Federico II.

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