Per i giudici amministrativi è illegittimo approvare il calendario venatorio regionale a settembre, ossia a pochi giorni dalla data di apertura generale della caccia, a dispetto del termine del 15 giugno (ancorché non espressamente qualificato come perentorio) fissato dalla legge statale, per violazione dei principi di logica connessi alla necessaria previa conoscenza della delibera ai soggetti interessati. La Regione Lombardia, inoltre, in relazione al calendario venatorio regionale 2021/22 “avrebbe dovuto affrontare ogni elemento del parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), confrontandolo con i propri elementi, ma non per dare una acritica prevalenza a questi ultimi, quanto piuttosto per uno specifico confronto alla luce dei principi di precauzione e di tutela ambientale”.
Condannate le controparti (Regione Lombardia, oltre alle associazioni venatorie Federcaccia, Enalcaccia, ANLC, ANUU) a liquidare alla Lega Abolizione Caccia complessivamente 6.000 euro oltre agli accessori di legge.