Coronavirus: perché i decreti legge di Conte sono incostituzionali

A pochi giorni dall'attuazione della fase 2 dell'emergenza coronavirus, sono in molti a chiedersi quanto siano Costituzionali le leggi e le limitazioni alla libertà individuale e collettiva imposte dai decreti legge

A pochi giorni dall’attuazione della fase 2 dell’emergenza coronavirus, sono in molti a chiedersi quanto siano Costituzionali le leggi e le limitazioni alla libertà individuale e collettiva imposte dai decreti legge.

A fare chiarezza il costituzionalista Alfonso Celotto, professore all’Università di Roma Tre e voce autorevole nel campo dei diritti, “i Dpcm approvati da Conte contraddicono la riserva di legge contenuta negli articoli 13 e 16 poiché servirebbe una legge approvata dal Parlamento dopo una discussione parlamentare per applicare le misure annunciate dal Presidente del Consiglio”. I decreti legge emessi da Conte assumono perciò un carattere di illegittimità a cui si aggiunge, con il discorso di ieri, una nuova contraddizione della Costituzione come spiega Celotto: “si configura anche una lesione dell’affidamento, il governo aveva creato un’attesa sulla data del 4 maggio che è rimasta tale perché de facto è cambiato poco o nulla”.

Il problema, spiegano gli esperti, non è solo di sostanza ma anche di forma: le limitazioni alle libertà che stiamo subendo avvengono senza un voto e una discussione in Parlamento ma con semplici decreti legge annunciati in conferenze stampa televisive.

Negli altri paesi invece la situazione è molto diversa: in Germania sia a Berlino che a Stoccarda si sono registrate dimostrazioni di protesta contro la limitazione delle libertà di movimento e il Presidente del Parlamento tedesco Schauble in un’intervista ha affermato che è sbagliato lasciare le decisioni solo nelle mani dei virologi sostenendo che “la dignità delle persone è intoccabile”.

L’esperto si appella alla Costituzione italiana la quale è molto chiara in materia di libertà individuali, l’Articolo 2 recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, mentre l’Articolo 13 è ancora più esplicito: “La libertà personale è inviolabile”.

L’Articolo 16 si riferisce invece alla libertà di circolazione affermando che limitazioni in tal senso possono avvenire solo attraverso una legge: “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.