Coronavirus, l’Italia accelera il passo: “C’è l’accordo con le Regioni, dal 18 maggio entriamo in un nuovo corso” [TUTTI I DETTAGLI]

"Approvato il nuovo decreto legge con il quale entriamo nella fase 2 dell'emergenza coronavirus": l'Italia accelera il passo verso una nuova normalità
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“Approvato il nuovo decreto legge con il quale entriamo a pieno regime nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ottima collaborazione con le Regioni che hanno aderito al piano predisposto dal governo e accettato di camminare insieme in questa nuova fase trasmettendo costantemente le informazioni sui contagi e condividendo la responsabilità per le riaperture delle attività”. Lo dice all’Adnkronos il premier Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge quadro sul secondo step della fase due.

Francesco BocciaGrande soddisfazione dunque da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha parlato di “portentosa collaborazione istituzionale”. “Sono state ore di grande confronto con Regioni e Enti locali, siamo arrivati ad elaborare misure chiare che garantiscono sicurezza agli italiani, a tutti i lavoratori e alle imprese” è invece il commento di Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali che nelle ultime settimane aveva avuto confronti anche ruvidi con alcuni governatori.

Dal 18 Maggio dunque al via con le riaperture delle attività, possibilità di spostamento all’interno della stessa regione senza autocertificazione“A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”. Lo spiega palazzo Chigi a proposito della riunione del Cdm che ha approvato il Dl sulla fase2.

“In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni”, si chiarisce.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico”, prosegue il governo. “In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale”, dice ancora il governo.

Bar, ristoranti e negozi regolarmente aperti da lunedì 18 maggio. La distanza interpersonale minima obbligatoria nella ristorazione scende a 1 metro e occorre privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenendo l’elenco delle prenotazioni per un periodo di 14 giorni. I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale. La distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio.

Nei bar l’ingresso deve essere contingentato e limitato a un numero di clienti che possa garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro In alberghi, agriturismo e altre strutture di ospitalità resta imperativo predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore 37,5 °C. Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.

Le linee guida suggeriscono di favorire le modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Ospiti e personale devono indossare mascherine Le linee guida concordate tra Governo e Regioni per parrucchieri, barbieri ed estetisti predispone la prenotazione obbligatoria, anche per queste categorie l’elenco delle prenotazioni deve essere conservato per almeno 14 giorni. Necessario “predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione”.

Nei negozi di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce. I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. Per il distanziamento sociale e ingombro locali sono valide le regole già indicate per le altre attività. Nei supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37.5 gradi.

Anche le palestre potranno riprendere la loro attività. Per le palestre la distanza minima da mantenere sale a 2 metri, occorre poi redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea

Spiagge e stabilimenti balneari finalmente accessibili. Per quanto riguarda balneazione e spiagge invece le linee guida concordate prevedono un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone. Quando non posizionate nel posto ombrellone, tra le sdraio deve essere garantita una distanza di almeno 1.5 metri. Le attrezzature come lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Per quanto riguarda le spiagge libere infine, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.

Sanzioni da 400 a 3.000 euro per chi viola le regole, aggirandole. E’ scritto nella nota emessa da Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha dato il via libera al decreto legge quadro. E che prevede anche lo stop delle attività da 5 a 30 giorni. “Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione – si legge nel comunicato – sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo”.

“Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.

Spostamenti liberi all’interno della stessa Regione. A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. E’ quanto prevede il dl approvato nella notte con le misure anti coronavirus che entreranno in vigore da lunedì.”Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica“, si legge.

Dal 3 giugno al via i liberi spostamenti anche tra Regioni diverse. Saranno aperti anche i confini Ue. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

 

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